responsabilità professionale del commercialista in relazione ai controlli su deduzioni e detrazioni in sede di redazione della dichiarazione dei redditi

Il Caso: responsabilità professionale del commercialista in relazione ai controlli su deduzioni e detrazioni in sede di redazione della dichiarazione dei redditi

In riferimento al caso esaminato, si redige il seguente elaborato in merito alla responsabilità professionale del commercialista in relazione ai controlli su deduzioni e detrazioni in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, con particolare attenzione ai principi enucleati dalla recente, seppur ipotetica, ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, 13 febbraio 2026, n. 3215.

La responsabilità del commercialista, quale prestatore d’opera intellettuale, trova il suo fondamento normativo primario nell’art. 1176, secondo comma, del Codice Civile, il quale impone, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, una diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata . Si tratta di una “diligenza qualificata”, superiore a quella del “buon padre di famiglia” richiesta per le obbligazioni generiche, che deve essere commisurata alle specifiche competenze tecniche e alla complessità della materia trattata, in questo caso quella fiscale e tributaria (Cass. Civ., Sez. 6, N. 24025 del 30-10-2020).

La responsabilità del professionista ha natura contrattuale e sorge in conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’incarico conferitogli dal cliente. In tema di onere della prova, la giurisprudenza consolidata stabilisce che spetta al cliente dimostrare l’esistenza del mandato professionale, il danno subito e il nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista e il pregiudizio patrimoniale patito . Al professionista, invece, incombe l’onere di provare di aver agito con la diligenza richiesta e di aver esattamente adempiuto la propria prestazione .

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente .

L’incarico di predisporre la dichiarazione dei redditi non si esaurisce in una mera compilazione materiale del modello sulla base dei dati forniti dal cliente. Esso implica un’attività di consulenza e controllo che mira a garantire al contribuente il miglior trattamento fiscale possibile, nel rispetto della normativa vigente, e a metterlo al riparo da possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

In questo contesto, si inseriscono i controlli che il professionista è tenuto a svolgere. Tali controlli, anche quando non si concretizzano nel rilascio del formale “visto di conformità”, implicano una verifica della coerenza e della legittimità dei dati da inserire. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, pur riferendosi specificamente all’attività dei CAF e dei professionisti che appongono il visto, offrono un parametro utile per delineare la portata di tali controlli. Essi devono verificare che deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta non eccedano i limiti di legge e corrispondano alle risultanze della documentazione esibita dal contribuente .

Tuttavia, viene precisato che tale controllo non si estende, di norma, alla verifica della correttezza sostanziale degli elementi reddituali indicati dal contribuente . Ad esempio, il professionista non è tenuto a verificare la reale titolarità di un immobile o la veridicità di un contratto di locazione, a meno che non vi siano palesi incongruenze .

Recentemente sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 3215/2026

L’ordinanza in esame, come descritta nel quesito, si inserisce in questo quadro e ne affina i contorni, ponendo l’accento sulla responsabilità del commercialista per l’omessa verifica dei presupposti di legge per fruire di specifiche agevolazioni fiscali, come le detrazioni per interventi edilizi post-sisma.

I principi chiave che emergono sono i seguenti:

  1. Dovere di Controllo Attivo: Il professionista non può limitarsi a un ruolo passivo di trascrittore dei dati forniti dal cliente. La diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c.  gli impone un controllo attivo sulla sussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione di un beneficio fiscale.
  2. Distinzione tra Verifica “a Monte” e “a Valle”: La sentenza opera una distinzione cruciale.
    1. La verifica “a monte” riguarda la regolarità e la veridicità intrinseca della documentazione o dell’operazione economica (es. l’effettiva esecuzione dei lavori, la genuinità di una fattura). Questa verifica, in assenza di uno specifico incarico di tenuta della contabilità o di revisione, non rientra di norma nei compiti del commercialista incaricato della sola dichiarazione.
    1. La verifica “a valle”, invece, è intrinseca all’incarico di redazione della dichiarazione. Essa consiste nel controllare che la documentazione fornita dal cliente sia formalmente e sostanzialmente idonea a soddisfare i requisiti specifici previsti dalla norma fiscale per ottenere una determinata deduzione o detrazione.
  3. Superamento della Contraddizione: L’ordinanza risolve l’apparente contraddizione per cui il cliente sarebbe l’unico responsabile della preparazione della documentazione necessaria (es. pratiche edilizie, asseverazioni tecniche). Anche se il cliente ha la responsabilità primaria di predisporre tali documenti, il commercialista, nel momento in cui è chiamato a inserire la relativa detrazione in dichiarazione, assume un’obbligazione di controllo. Egli deve verificare che tutti gli adempimenti richiesti dalla legge fiscale per quella specifica agevolazione siano stati posti in essere e documentati. In caso contrario, deve astenersi dall’inserire il dato o, quantomeno, informare dettagliatamente il cliente dei rischi connessi a una tale appostazione, in adempimento del suo dovere di consulenza e dissuasione .

In sintesi, il professionista non può dedurre spese o applicare detrazioni “sulla fiducia”, ma deve, con la perizia che gli è propria, accertarsi che la documentazione a supporto sia conforme ai dettami della normativa tributaria di riferimento. Configura, pertanto, una chiara violazione del dovere di diligenza l’appostare costi privi di documentazione o non inerenti, così come l’indicare detrazioni per le quali mancano gli adempimenti formali prescritti dalla legge.

È fondamentale distinguere la responsabilità contrattuale del professionista nei confronti del cliente dalla responsabilità del contribuente nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi è personale e non delegabile (Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 4871/2021).

La giurisprudenza della Cassazione ha costantemente affermato che il contribuente non è esonerato da responsabilità verso il Fisco per il solo fatto di aver affidato gli adempimenti a un professionista. Sul contribuente grava un obbligo di culpa in vigilando, ovvero un dovere di controllo e vigilanza sull’operato dell’intermediario (Cass. Civ., Sez. 6, N. 30729 del 29-10-2021)(Cass. Civ., Sez. 5, N. 11958 del 06-05-2021)(Cass. Civ., Sez. 5, N. 21945 del 05-08-2024)(Cass. Civ., Sez. 5, N. 22745 del 06-08-2025)(Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, sentenza n. 4871/2021). Per andare esente da sanzioni, il contribuente deve dimostrare non solo di aver dato l’incarico, ma anche di aver vigilato sul suo corretto espletamento (ad esempio, richiedendo le ricevute di trasmissione telematica) e che l’inadempimento del professionista è stato mascherato da un comportamento fraudolento, tale da ingannare anche una persona mediamente diligente (Cass. Civ., Sez. 6, N. 30729 del 29-10-2021)(Cass. Civ., Sez. 5, N. 21945 del 05-08-2024)(Cass. Civ., Sez. 5, N. 10298 del 16-04-2024).

Tuttavia, la sussistenza di una culpa in vigilando del contribuente, che può fondare la sua responsabilità per le sanzioni tributarie, non esclude né elide la responsabilità contrattuale del professionista per l’inadempimento del proprio mandato. Si tratta di due rapporti giuridici distinti: uno, di natura pubblicistica, tra contribuente e Fisco; l’altro, di natura privatistica, tra cliente e professionista. Pertanto, anche qualora il contribuente fosse ritenuto responsabile in sede tributaria, egli potrebbe comunque agire in rivalsa contro il professionista negligente per ottenere il risarcimento del danno patito. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano ha chiarito questo punto in modo netto:

Le massime giurisprudenziali richiamate dall’ appellante – a tenore delle quali il cliente non è esente se anche lui è in colpa per non aver vigilato l’operato del professionista- non sono pertinenti, perchè attengono esclusivamente ai rapporti tra il contribuente ed il fisco e non ai rapporti tra il contribuente ed il proprio commercialista; qui non è in discussione la responsabilità erariale del contribuente nei confronti del fisco, quanto piuttosto della diversa condotta colposa, rilevante sotto il profilo dell’adempimento diligente del rapporto di opera intellettuale, del professionista (Corte di Appello di Milano, Sentenza n.3306 del 5 dicembre 2024).

Il danno risarcibile derivante dall’errore del professionista è tipicamente rappresentato dagli oneri aggiuntivi che il cliente è costretto a sostenere, quali sanzioni e interessi irrogati dall’Amministrazione Finanziaria . Le imposte, essendo comunque dovute, di norma non costituiscono un danno, a meno che l’errore del professionista non abbia causato il pagamento di un’imposta maggiore di quella che sarebbe stata legalmente dovuta (ad esempio, per l’omessa indicazione di una detrazione spettante o per l’errata scelta di un regime fiscale meno conveniente) .

Il cliente dovrà dimostrare che, se il professionista avesse agito con la dovuta diligenza, verificando la mancanza dei presupposti per la detrazione e astenendosi dal suo inserimento, l’avviso di accertamento e le conseguenti sanzioni non sarebbero stati emessi .

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata è relativo al credito da crediti edili, ma la stessa fattispecie si può applicare per analogia alle variazioni in aumento e diminuzione del reddito, nonché a tutte le voci che rientrano nel quadro Rp dei modelli unici.

Si può concludere che la responsabilità del commercialista nella redazione della dichiarazione dei redditi non si configura come un mero adempimento formale. Il professionista è investito di un ruolo attivo di garanzia della correttezza fiscale della dichiarazione.

Con specifico riferimento a deduzioni e detrazioni, la diligenza professionale qualificata impone al commercialista di:

  1. Verificare la sussistenza dei presupposti normativi per ogni agevolazione che intende inserire.
  2. Controllare che la documentazione fornita dal cliente sia formalmente e sostanzialmente idonea a provare il diritto al beneficio fiscale, secondo quanto richiesto dalla specifica disciplina.
  3. Informare e dissuadere il cliente dall’inserire in dichiarazione oneri o detrazioni privi dei requisiti di legge, evidenziando i rischi di accertamento e sanzioni.

L’omissione di tali controlli “a valle” configura un inadempimento contrattuale che espone il professionista all’azione di risarcimento per i danni (sanzioni e interessi) che il cliente dovesse subire a causa della sua negligenza, a prescindere dalla concorrente responsabilità del contribuente nei confronti dell’Erario per violazione del suo dovere di vigilanza.

Capo d’Orlando, 20 febbraio 2026

Dott. Avv. Massimo Carrello

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