Il Caso: “Fattura Elettronica Scartata e Tardiva Regolarizzazione: Analisi delle Conseguenze Fiscali e Profili Sanzionatori”

“Premessa”

L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha introdotto un paradigma in cui l’efficacia fiscale del documento è indissolubilmente legata al corretto espletamento di un processo telematico gestito dal Sistema di Interscambio (SdI). Se da un lato tale sistema garantisce un monitoraggio capillare delle operazioni, dall’altro espone gli operatori a conseguenze fiscali rilevanti in caso di errori o anomalie tecniche. La fattispecie in esame – relativa a fatture elettroniche emesse in ottobre 2025, scartate dallo SdI e la cui anomalia è stata scoperta solo a febbraio 2026 – offre lo spunto per un’analisi approfondita della qualificazione giuridica del documento, del regime sanzionatorio applicabile e degli strumenti di regolarizzazione a disposizione del contribuente.

 “1. La Qualificazione Giuridica della Fattura Elettronica Scartata”

Il punto di partenza ineludibile dell’analisi è la qualificazione giuridica di una fattura elettronica che, sebbene inviata al Sistema di Interscambio, sia stata da quest’ultimo scartata. La prassi dell’Agenzia delle Entrate, consolidata in numerosi documenti, è univoca nel considerare tale documento come “non emesso”.

Questo principio è esplicitamente sancito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e costantemente ribadito. La Risposta n. 103 del 13 maggio 2024 (Risposta n. 103 del 13/05/2024) e il Principio di diritto n. 23 del 11 novembre 2019 (Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019) affermano in modo inequivocabile:

 «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» (Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019).

Di conseguenza, una fattura inviata allo SdI ma scartata “non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa” (Risposta n. 103 del 13/05/2024). Ciò significa che, dal punto di vista fiscale, le operazioni commerciali sottostanti, sebbene effettuate, risultano prive della documentazione obbligatoria ai fini IVA.

 “2. La Procedura di Correzione e la Tardività della Scoperta”

La normativa prevede una procedura per sanare lo scarto in modo tempestivo. La Circolare n. 13 del 2 luglio 2018  e la Risposta n. 103 del 13 maggio 2024 (Risposta n. 103 del 13/05/2024) chiariscono che il contribuente, ricevuta la notifica di scarto, ha “cinque giorni” per correggere gli errori e trasmettere nuovamente la fattura al SdI. Se tale termine viene rispettato, la fattura si considera emessa tempestivamente, come se lo scarto non fosse mai avvenuto.

Nel caso di specie esaminato, la scoperta dello scarto a febbraio 2026, a distanza di mesi dall’originario tentativo di invio di ottobre 2025, rende inapplicabile tale procedura di sanatoria “fisiologica”. L’unica via percorribile per il contribuente è procedere a una “nuova emissione” delle fatture. Tali documenti, tuttavia, risulteranno inevitabilmente emessi in data successiva e, pertanto, tardivi rispetto al momento di effettuazione delle operazioni, configurando una violazione degli obblighi di fatturazione.

 “3. Il Regime Sanzionatorio per Tardiva Fatturazione”

La tardiva emissione della fattura è equiparata, ai fini sanzionatori, all’omessa fatturazione. La norma di riferimento è l’“articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997” (Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019)(Risposta n. 129 del 14/05/2020). La sanzione applicabile, tuttavia, si articola in due diverse ipotesi a seconda che la violazione abbia avuto o meno un impatto sulla liquidazione dell’imposta.

“3.1. Violazione Sostanziale”

Qualora la tardiva fatturazione abbia comportato anche un omesso o tardivo versamento dell’IVA relativa al periodo di competenza (ottobre 2025), la violazione è considerata “sostanziale”. In questo caso, si applica la sanzione proporzionale prevista dal comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ovvero:

*   Sanzione compresa “tra il 90% e il 180% dell’imposta” relativa all’imponibile, con un “minimo di 500 euro” per ciascuna violazione (Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019)(Risposta n. 129 del 14/05/2020).

Anche se l’imposta per singola fattura è modesta (nel caso di specie, inferiore a 10 euro), la sanzione minima di 500 euro resta applicabile per ogni documento non emesso.

“3.2. Violazione Meramente Formale”

Qualora il contribuente, pur non avendo emesso una fattura valida, abbia correttamente incluso l’IVA delle operazioni nella liquidazione periodica di competenza e l’abbia regolarmente versata, la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. In tale circostanza, la violazione assume carattere meramente formale. Si applica quindi la sanzione in misura fissa prevista dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997:

*   Sanzione “da 250 a 2.000 euro” per ciascuna violazione (Principio di diritto n. 23 del 11/11/2019)(Risposta n. 129 del 14/05/2020).

La scelta tra i due regimi sanzionatori dipende quindi da un’analisi fattuale del comportamento del contribuente in sede di liquidazione IVA del mese di ottobre 2025.

 “4. Lo Strumento del Ravvedimento Operoso”

Per mitigare l’impatto sanzionatorio, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’“articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997”. Tale strumento consente di regolarizzare spontaneamente la violazione versando la sanzione in misura ridotta, a condizione che la violazione non sia stata già contestata e non siano stati notificati atti di liquidazione o accertamento (Circolare n. 11 del 12/05/2022).

Nel caso di specie, la regolarizzazione avviene a febbraio 2026, prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 (fissato al 30 aprile 2026). Pertanto, la riduzione applicabile è quella prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, pari a “1/8 del minimo edittale”.

Applicando tale riduzione ai due scenari precedentemente delineati, si ottiene:

“In caso di violazione sostanziale”: la sanzione minima è di 500 euro. La sanzione ridotta sarà pari a “62,50 euro” (1/8 di 500 euro) per ciascuna fattura. Per perfezionare il ravvedimento, il contribuente dovrà versare, per ogni operazione, l’imposta omessa, gli interessi legali calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino al pagamento, e la sanzione ridotta.

“In caso di violazione formale”: la sanzione minima è di 250 euro. La sanzione ridotta sarà pari a “31,25 euro” (1/8 di 250 euro) per ciascuna fattura. In questo caso, sarà sufficiente versare unicamente l’importo della sanzione ridotta.

 “5. Profili Civilistici e Impatto sul Credito”

Sebbene l’analisi si concentri sugli aspetti fiscali, è opportuno un breve cenno alle implicazioni civilistiche, che hanno un impatto diretto sulla gestione del credito. La giurisprudenza di merito è costante nell’affermare che, in assenza di una fattura regolarmente emessa e trasmessa tramite SdI, il credito, pur esistente in virtù del rapporto contrattuale sottostante, non è esigibile.

Come statuito dal Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 930 del 4 aprile 2024:

“ Pertanto, non essendo imputabile al debitore il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria (debitore che, peraltro, fin dalla fase introduttiva del giudizio, si è reso disponibile al pagamento del capitale dovuto pur che venisse emesse conforme fattura elettronica) non sono dovuti gli interessi moratori sulle somme dovute per le FE impagate (Tribunale di Cagliari, Sentenza n.930 del 4 aprile 2024).

Questo principio, confermato anche dal Tribunale di Viterbo (Tribunale Di Viterbo, Sentenza n.320 del 12 Maggio 2025), implica che il fornitore non potrà pretendere dal proprio cliente il pagamento degli interessi di mora per il ritardo accumulato a causa della mancata emissione di un documento fiscalmente valido.

 “Conclusioni Operative”

La consulenza che si intente fornire conduce a suggerire al contribuente in una strategia chiara e sequenziale:

1.  “Emissione Immediata”: Procedere senza indugio all’emissione di nuove fatture elettroniche, con data e numerazione attuali, inserendo nel corpo del documento un riferimento chiaro alle operazioni originarie di ottobre 2025 per garantirne la tracciabilità.

2.  “Verifica Fiscale”: Accertare se l’IVA relativa alle operazioni di ottobre 2025 sia stata o meno inclusa nella liquidazione periodica e versata, al fine di individuare il corretto regime sanzionatorio (sostanziale o formale).

3.  “Ravvedimento Operoso”: Procedere alla regolarizzazione versando, a seconda dello scenario, la sanzione ridotta (pari a 62,50 euro o 31,25 euro per fattura), unitamente a imposta e interessi se dovuti.

4.  “Gestione del Credito”: Richiedere il pagamento al cliente solo dopo l’avvenuta ricezione delle nuove fatture corrette, con la consapevolezza di non poter pretendere interessi di mora per il periodo pregresso.

La corretta gestione di questa fattispecie richiede un’azione tempestiva e coordinata su entrambi i fronti, fiscale e civilistico, al fine di sanare la violazione, minimizzare l’onere sanzionatorio e preservare il rapporto commerciale con il cliente.

Capo d’Orlando, 9 febbraio 2026

Avv. Dott.Massimo Carrello

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